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Cosa si nasconde dietro la pratica delle Mutilazioni Genitali Femminili?

2021-02-07 10:29

Arianna Vellone

Mutilazioni Genitali Femminili, MGF, OMS , ONU , WHO, Diritti Umani , DHS,

Cosa si nasconde dietro la pratica delle Mutilazioni Genitali Femminili?

Il 6 febbraio ricorre la Giornata Mondiale contro le Mutilazioni Genitali Femminili. Cosa si intende quando si parla di mutilazioni genitali femminili?

Ieri, 6 febbraio 2021, ricorreva la Giornata Mondiale contro le Mutilazioni Genitali Femminili. 

 

Cosa si intende quando si parla di mutilazioni genitali femminili? Perché è importante ricordare, ma soprattutto, parlare di questa pratica ancora oggi particolarmente diffusa? 

 

 

Per inquadrare questo fenomeno un punto di partenza è costituito dalle indicazioni formulate nel 1991 ad Addis Abeba, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, in inglese, WHO, World Health Organization, l’Agenzia speciale dell'ONU per la salute), durante la “Terza Conferenza sulle pratiche tradizionali rilevanti per la salute delle donne e dei bambini”, organizzata dal Comitato Inter-africano. In tale occasione viene introdotta la dicitura ‘mutilazione degli organi genitali’, definizione non accettata però dalle popolazioni che le praticano, per la connotazione negativa. Il termine ‘mutilazioni’ è da loro sentito come inadeguato per descrivere quelle trasformazioni che rispondono a canoni di bellezza e perfezione del corpo femminile diversi da quelli occidentali. Nel 1997 l’OMS con l’UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) e l’UNFPA (United Nations Population Fund) ha pubblicato una dichiarazione congiunta su tali pratiche, confermandone la dicitura di “mutilazione”, in quanto a livello anatomico vengono eseguite vere e proprie mutilazioni degli organi genitali femminili, e comprensiva di «tutte le procedure che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili o altri interventi dannosi sugli organi genitali femminili tanto per ragioni culturali che per altre ragioni non terapeutiche».

 

Tali pratiche, che incidono in maniera irreversibile sugli organi genitali femminili, sono state fortemente condannate dall’OMS, che le considera «un problema di salute pubblica primaria» per la loro diffusione e per le conseguenze psicofisiche che rivestono nell’arco di tutta la vita di chi le ha subite. Innanzitutto, le condizioni igieniche e sanitarie in cui avvengono tali operazioni sono del tutto insoddisfacenti e molto spesso le donne contraggono infezioni di varia natura. In ambiente rurale prevale ancora oggi l’esecuzione tradizionale, senza anestesia o sterilizzazione degli strumenti utilizzati (coltelli, lame di rasoi, forbici, pezzi di vetro).  Invece, nelle aree urbane di alcuni Paesi, le operazioni di intervento sugli organi genitali vengono fatte da medici all’interno di strutture ospedaliere. Da dette pratiche risultano lesioni permanenti e irreversibili, che compromettono le normali funzioni fisiologiche e mettono in serio pericolo la salute delle donne che vi si sottopongono, non solo durante l’operazione vera e propria, ma anche durante tutto l’arco della loro esistenza e in special modo durante la gravidanza e il parto. Spesso le conseguenze dell’operazione costringono chi vi è sottoposto a sopportare dolori e complicazioni sia all’apparato genitale che urinario praticamente per tutta la vita. Da alcuni studi condotti dall’UNICEF in materia, sono state evidenziate patologie immediate e a lungo termine, di tipo fisico (per es. emorragie, infezioni pelviche, formazione di ascessi, cisti, calcoli, forti dolori nelle mestruazioni e nei rapporti sessuali), ma anche psicologico (disturbi depressivi di vario genere, psicosi, frigidità).

 

Ad oggi non ci sono testimonianze che indichino in modo certo quando la pratica delle MGF sia iniziata o come si sia diffusa. Proverò comunque ad indagare le motivazioni, seppur complesse, che hanno portato a questa pratica e a contestualizzarla in relazione all’ordinamento giuridico italiano.

Il problema affonda le sue radici in tempi remoti e in rapporti sociali ben precisi: le MGF sono sentite dalle popolazioni che le praticano, come un segno distintivo sociale, etnico e fisico. I genitori e i familiari praticano e perpetuano le MGF perché sono convinti che abbiano effetti positivi sulle bambine. Ci troviamo di fronte a sistemi socio-culturali nei quali la tradizione, i modi d’uso e le convenzioni sociali hanno il sopravvento.

 

Ma come si inserisce la perpetuazione di questa pratica nel nostro contesto socio-normativo?

Da un punto di vista antropologico, gli analisti del Demographic and Health Survey (DHS, un programma finanziato dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale che fornisce assistenza ai paesi in via di sviluppo per la raccolta, l'analisi e l'uso di dati per monitorare i programmi demografici, sanitari e nutrizionali, nonché la principale fonte di dati e di analisi sui dati della MGF) hanno riscontrato uno stretto legame tra identità etnica e pratica delle MGF, segnalando come questa possa rappresentare un inseparabile elemento di continuità con le proprie tradizioni e il segno distintivo di una forte appartenenza. Infatti le pratiche di mutilazione genitale femminile sono vissute come rituali iniziatici da una parte delle popolazioni interessate. L’intervento lascia una cicatrice nel corpo femminile, che alla fine rappresenterà il segno della propria appartenenza etnica. In particolare, nelle società tradizionali attraverso la mutilazione dei genitali femminili si diventa "donna". 

 

Come risultato dei flussi migratori, le MGF sono un problema che riguarda anche i paesi occidentali, in particolare europei. E inoltre, in questi Paesi, vivono stabilmente donne che hanno subito una MGF, e bisogna prestare particolare attenzione alle loro figlie, che sono a rischio di diventare vittime, a loro volta, di queste pratiche. Gli ordinamenti giuridici europei, ivi incluso quello italiano, sono sempre più messi alla prova sia dalle pratiche cultuali sia dagli istituti giuridici degli ordinamenti dei Paesi d’origine dei nuovi insediati. I problemi di incompatibilità sorgono quando il soggetto immigrato continua a conferire rilevanza al diritto del Paese di provenienza. Per questo, alla luce del cambiamento del tessuto sociale che ha interessato l’Europa negli ultimi anni, anche il sistema penale ha cominciato a confrontarsi con la pluralità culturale e la multi-religiosità caratterizzanti la società odierna, introducendo figure giuridiche nuove, nello specifico, la figura della cultural defence, espressione utilizzata per indicare «le ipotesi in cui il giudice ritiene minore o assente la responsabilità per la commissione di un atto criminoso in ossequio alla sua motivazione culturale o religiosa» (G. Crocco). 

Senza dubbio, il retroterra culturale dell’agente ha avuto un ruolo importante, se non decisivo, nella realizzazione della condotta che noi definiamo criminosa. È in questo contesto che il reato culturalmente motivato trova la propria dimensione e all’interno del quale, in questo caso, si inquadra il delitto di mutilazione e di lesione genitale femminile. Questi reati  rappresentano la più immediata e diretta espressione di tradizioni e consuetudini in aperto contrasto con i valori grandemente condivisi nel nostro ordinamento giuridico.

 

La domanda più ricorrente è: deve il diritto penale rimanere assolutamente indifferente alla motivazione culturale o deve concedere all’imputato la cultural defence?

Certo è che il riconoscimento del diritto alla differenza o la tutela delle identità culturali non possono spingersi fino a giustificare comportamenti che sono veri e propri attentati alla dignità umana e all’uguaglianza dei diritti.

 

Le Corti nazionali e internazionali, hanno più volte riconosciuto che l'esercizio di pratiche culturali non possa ledere diritti fondamentali quali il diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute e alla libertà personale. Qualora il comportamento derivante da un fatto culturalmente motivato violi un’immunità fondamentale, non potrà essere riconosciuto un valore positivo alla motivazione culturale della condotta. E tra questi rientrano esattamente i crimini che ledono il diritto alla vita delle donne, come nel caso delle MGF, in cui ci troviamo di fronte ad una tipica violenza di genere, in un sistema in cui predominano i modelli culturali patriarcali e in cui la disposizione del corpo della donna e della sua sessualità è funzionale al soddisfacimento di interessi sociali o di gruppo, non alla sua autodeterminazione. È chiaro che le MGF violano diritti fondamentali, quali il diritto all’integrità fisica, alla salute e alla non discriminazione in base al genere, all’etnia e alla cultura.

 

A livello europeo vanno considerate le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa n. 1371/1998 concernente i “maltrattamenti inflitti ai fanciulli” e n. 1450/2000 relativa alla “Violenza contro le donne in Europa”, nonché la risoluzione del Consiglio d’Europa n. 2035/2001 con cui si chiede agli Stati membri di «considerare qualunque forma di mutilazione genitale femminile come un reato autonomo, indipendentemente dal fatto che la donna abbia prestato qualunque forma di consenso» (A. Gentilomo).

 

È per questo che, finalmente anche in Italia, nel 2006, le MGF sono state previste a titolo di reato dal nostro Legislatore per assicurare la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo. Il 9 gennaio 2006, dopo numerosi emendamenti all’originale disegno di legge, è stata approvata la Legge n. 7, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», inserendo nel nostro Codice Penale gli artt. 583 bis e 583 ter. L’introduzione di una legge ad hoc è stata motivata non solo dell'intollerabilità delle condotte di mutilazione, ma ancor di più dalla necessità di adeguare le norme generali in tema di lesioni personali alla particolare fattispecie di pregiudizio arrecato dalle MGF.

Prima di questa data le MGF potevano essere inquadrate tra le lesioni dolose (ex artt. 582 e 583 del C.P.) ed erano punite a titolo di “lesione grave o gravissima”.

 

Questa norma ad hoc racchiude in sé un duplice carattere, ha la funzione di:

 

1) provvedimento repressivo della violenza contro i diritti umani di ogni donna;

2) strumento informativo e preventivo nei riguardi di tutte le donne e delle famiglie immigrate nel nostro paese.

 

Ma dopo queste considerazioni, la domanda è: può la “minaccia” penale essere un efficace deterrente contro questa violenza? Infatti, anche se l’applicazione della legge può essere un deterrente, a mio avviso è la comprensione dei diritti fondamentali dell’uomo che gioca un ruolo decisivo in questa battaglia. Debellare tale usanza è  sicuramente una sfida, ma, dal mio punto di vista, è necessario far capire che rinunciare alla pratica delle MGF non significa rinunciare alla propria tradizione. Queste pratiche non portano nessun beneficio effettivo per le ragazze che vi si sottopongono. La presa di coscienza è la chiave per la trasformazione sociale e può porre una base importante per tutte le possibilità future di sviluppo. 

 

Ad oggi, i programmi di informazione e sensibilizzazione su rischi e complicanze per la salute sembrano essere i mezzi più efficaci. L'obiettivo primario è quello di combattere l’ignoranza in materia. Poi è sicuramente essenziale che tutto il personale medico e gli operatori sanitari siano preparati a casi di mutilazione genitale, per poter agire nel modo più efficiente ed efficace possibile. Infine, risulta necessario adottare un approccio multidisciplinare che coinvolga il legislatore, l’assistenza sanitaria, le organizzazioni professionali e favorisca l’empowerment delle donne nella società.